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Pari opportunità
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.
“Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.
Sono questi alcuni principi della Costituzione della Repubblica Italiana (Articoli 3, 37 e 51) dedicati alla parità tra uomini e donne. Nel 2003, all’Articolo 51, è stato aggiunto un secondo comma con il quale “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini “.
Per informazioni sulle politiche di parità tra donne ed uomini in Italia vi invitiamo a visitare i seguenti siti:
Dipartimento per le Pari Opportunità: sito istituzionale dedicato alle politiche di parità tra donne ed uomini.
Comitato Nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali).
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